Congedo straordinario per gli iscritti all'Inpgi e conguaglio delle indennità
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 12440 dell’8 giugno 2011, facendo proprio l’orientamento del Ministero del Lavoro, secondo cui l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001) deve essere erogata dall’Istituto anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici, ha ripristinato, per tutti i datori di lavoro, la possibilità di conguaglio degli importi corrisposti a tale titolo.
Di recente, l’INPGI, con circolare n. 4/2011, ha comunicato che il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha approvato la delibera dell’Istituto n. 19/2011, che prevede la cessazione, al 30 aprile 2011, della propria competenza a concedere le autorizzazioni ad effettuare il conguaglio delle indennità erogate a titolo di congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave.
Conseguentemente, per i periodi di congedo che decorrono dall’1 maggio 2011, la predetta autorizzazione deve essere richiesta all’INPS, cui deve essere presentata nuova domanda anche per i periodi di congedo successivi al 30.04.2011, ancorché già autorizzati dall’INPGI.
Resta fermo che, al fine di tutelare l’unicità della posizione assicurativa, l’accredito della contribuzione figurativa verrà effettuato dall’INPGI, al quale va presentata la relativa domanda, corredata dell’autorizzazione al conguaglio dell’indennità per congedo straordinario rilasciata dall’INPS.
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