Il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, con il principio del 5/07/2005 n.6, ha precisato che se l'appalto non presenta i requisiti di legge configura sempre una somministrazione di lavoro irregolare con tutte le conseguenze civili e penali. In particolare l'appalto si distingue dalla somministrazione del lavoro per l'organizzazione dei mezzi e per l'assunzione del rischio di impresa. Ne consegue che la distinzione tra i due istituti si ricava per via esclusiva, ossia la somministrazione è esclusa qualora l'appalto presenta tutti i requisiti di legge. In caso di appalto irregolare il lavoratore può chiedere l'applicazione della sanzione civile consistente nel farsi riconoscere dal giudice la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore. Inoltre è prevista anche la sanzione penale consistente nell'ammenda di euro 50,00 per ogni giornata/lavoratore.