Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 04/06/2007 n. prot. 7004, facendo seguito a quanto stabilito dal DL 10/2007 convertito nella L. 46/2007 in merito all'assistenza del consulente del lavoro ai CED ha fornito le seguenti istruzioni operative. In particolare i CED sono tenuti ad effettuare formale designazione del professionista abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 12/1979, dando comunicazione avente data certa, prima dell'inizio delle attività, alla DPL e ai Consigli provinciali degli ordini professionali competenti per territorio. In mancanza del formale incarico ad un professionista abilitato, o in caso di omessa comunicazione, si applicheranno le sanzioni di cui alla legge n. 1815/1939.