Consulente del lavoro solo chi è iscritto all’Albo
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con il parere n. 5 del 23 giugno 2017, ha messo in evidenza che il consulente del lavoro è solo colui che è iscritto al relativo Albo ed è inammissibile qualsiasi equipollenza.
In particolare, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la sentenza n. 30827 del 21.6.2017, la quale, nella fattispecie, ha ribadito la natura abusiva dell’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di un soggetto che riteneva invece quale titolo legittimante la sua iscrizione all’Istituto nazionale dei revisori legali.
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