L’Enpacl, sul proprio sito internet, ha ricordato che il DL 34/2019 (L. 58/2019) ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), quindi anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL.

A tal proposito l’Enpacl ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre p.v.

La nota ricorda inoltre, che in caso di ritardato invio della suddetta dichiarazione trovano applicazione la sanzione pari a euro 40, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica) e la sanzione di euro 200, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.