Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro invita, con la circolare n. 1042 del 24 settembre 20910, i Consigli provinciali a tenere conto del nuovo termine, disposto dall’articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sul S.O. alla G.U. del 23 aprile 2010, n. 94, in attuazione alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai sevizi nel mercato interno. In tal senso è stato modificato l’articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva, invece, tre mesi di tempo per l’assunzione della delibera di iscrizione o per il respingimento.

Avverte peraltro il Consiglio Nazionale dell’Ordine che, pur con il formarsi del silenzio-assenso, il Consiglio dell’Ordine è comunque tenuto alla istruttoria della domanda al fine della valutazione dei requisiti richiesti dal richiamato articolo 9. Qualora l’istruttoria desse esito negativo, il Consiglio potrà rigettare la richiesta, sulla scorta del principio di autotutela di cui agli articoli 21 – quinquies e 21 –nonies , sempre della legge n. 241/1990.
La circolare in esame evidenzia altresì che la c.d.Direttiva servizi, pur intervenendo sulle disposizioni in materia di professioni, non ne altera il sistema: “È possibile, infatti, istituire o mantenere regimi autorizzatori solo se questi sono giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, ma fatte salve le disposizioni relative ad ordini, collegi e albi professionali.” In particolare, i professionisti provenienti da un altro Stato dell’Unione sono tenuti a corredare la domanda di iscrizione all’Ordine con la documentazione che attesti il possesso dei requisiti fissati dall’ordinamento professionale.
Sarà quindi tuttora necessario presentare sia il titolo professionale conseguito nel proprio Paese, sia il decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del D.Lgs. 206/2007. A seguito dell’intervento operato dall’articolo 54 del D.lgs.n.59/2010, cambia seppure formalmente anche il testo degli articoli 3,8 e 9 della legge n.12/1979. con un più chiaro riferimento all’Unione europea e con la precisazione che il domicilio di cui all’articolo 8, che deve risultare dall’Albo tenuto dal Consiglio Provinciale competente, è quello professionale.