Il Ministero del Lavoro ha emanato il D.M. 20.6.2011 contenente il nuovo regolamento per il praticantato necessario per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro.
Le novità contenute nel decreto sono le seguenti:
-    la durata del praticantato sarà di 24 mesi e comporterà la frequentazione dello studio per almeno 20 ore settimanali;
-    la frequenza presso lo studio del consulente potrà essere sostituita, per un periodo massimo di 6 mesi, da specifici corsi formativi in ambito universitario;
-    il praticante, in possesso di laurea specialista/magistrale, potrà chiedere una riduzione del periodo di praticantato di 12 mesi, purché, durante il percorso di studi, abbia svolto un tirocinio di almeno 6 mesi (9 crediti formativi);
-    i consigli provinciali potranno effettuare verifiche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova scritta sulle materie che saranno oggetto dell’esame di abilitazione. Qualora il praticante non superi la prova, il periodo di praticantato sarà aumentato di 6 mesi;
-    il consulente (iscritto all’albo da almeno due anni) potrà ammettere al massimo due praticanti per volta presso il proprio studio, anche se associato;
-    gli scritti al registro dei praticanti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), potranno portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente D.M. 2.12.1997.