La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con il principio 06/03/2008 n.11, ha fornito alcune precisazioni in merito al contratto a termine dopo le modifiche apportate dalla legge 247/2007.

In particolare:

- il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Ne consegue che il contratto a termine può essere stipulato purchè si riferisca ad esigenze di carattere temporaneo e non stabili.

- Il limite di 36 mesi dopo il quale il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato non si applica al primo contratto tra le parti.

- Dopo i 36 mesi prima di procedere alla conversione trova applicazione il periodo di tolleranza di 20 giorni con la relativa maggiorazione retributiva. Ne consegue che la trasformazione avverrà dopo 36 mesi e 20 giorni.

- Ai fini del computo dei 36 mesi, in presenza di periodi non coincidenti con il mese, il computo deve essere fatto seguendo la regola del calendario comune.

- Al superamento dei 36 mesi le parti possono stipulare tra loro un altro contratto a termine purchè vi sia l'assistenza dei sindacati e venga fatto presso la DPL. La validazione presso la DPL vale solo ad attestare la libera volontà del lavoratore di stipulare un altro contratto a termine, ma non vale come garanzia di genuinità del contratto stesso.