Contratti a termine: il computo si basa sull'effettiva durata dei rapporti rapportata al biennio
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.30 del 19/11/2013, ha precisato che ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35 L. 300/1970, il criterio utile per il computo dei lavoratori con contratto a termine è dato dal numero medio mensile dei rapporti a tempo determinato degli ultimi due anni, sulla base della loro effettiva durata (art.8 DLgs 368/2001).
Lo stesso criterio trova applicazione ai sensi dell’art.3 del DLgs 25/2007 in ordine alla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori e ai sensi dell’art.2, c.2 DLgs 113/2012 in merito ai Comitati aziendali europei.
Al fine di comprendere meglio il sistema di calcolo il Ministero propone anche l’esempio che segue.
Nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e divedere il totale sempre per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando il risultato ad una unità lavorativa; la soluzione segue infatti il criterio dell’arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all’arrotondamento ad unità (es. 1,50 = 1 unità; 1, 51 = 2 unità).
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