Contratti di collaborazione con i call center outbound con le vecchie norme validi per tutto il 2016
A cura della redazione

Assocall, l’Associazione nazionale dei call center, il 6 luglio 2015 ha siglato con l’UGL terziario nazionale un accordo quadro con il quale ha regolamentato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo intercorrente tra il 25 giugno u.s. (giorno di entrata in vigore del D.lgs. 81/2015 di revisione delle tipologie contrattuali) e il 31 dicembre 2016 (data di scadenza del CCNL 23/07/2013 che regolamenta le Collaborazioni nel settore dei call center).
L’intervento si è reso necessario poiché il D.lgs. 81/2015 ha disposto l’abrogazione degli artt. dal 61 al 69 del D.lgs. 276/2003 che hanno regolamentato le collaborazioni a progetto fino al 25/06/2015. A dire il vero per disposto normativo gli articoli citati rimangono comunque applicabili per i contratti a progetto ancora in essere.
Assocall e UGL terziario pertanto concordano di darsi un periodo di transizione verso il passaggio dei predetti contratti (nella modalità a progetto) sino alla nuova regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in base alla novella di cui al D.lgs. 81/2015, mantenendo in tale periodo (di transizione) la natura di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le condizioni normative ed economiche così come regolamentate dal CCNL del 22/7/2013 che disciplina in particolare i rapporti con i collaboratori telefonici che svolgono, in modalità “outbound”, attività di vendita diretta di beni e servizi e attività ad esse connesse ed accessorie.
Pertanto nel periodo compreso tra il 25 giugno u.s. e il 31/12/2016 continueranno ad applicarsi le norme riguardanti il trattamento economico e normativo di cui al Collettivo Nazionale del 22.7.2013, adeguate alla nuova disciplina, ove necessario, i cui termini e modalità di regolazione, dovranno contenere, le seguenti informazioni:
- l’identità delle Parti;
- la dichiarazione, da parte della Società, di aderire ed essere iscritta a ASSOCALL;
- le definizioni utilizzate dall’art.1 del Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013;
- la descrizione analitica dell’attività del Collaboratore “ outbound”;
- la durata del contratto e le ipotesi di recesso/risoluzione;
- il diritto del Collaboratore di regolamentare autonomamente: i tempi, gli orari e le modalità di esecuzione della prestazione, avuto riguardo, anche al luogo di lavoro;
- gli obblighi tra le parti contrattuali;
- il corrispettivo della prestazione, tenuto conto dei compensi minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013, ed eventuali condizioni di miglior favore, nei confronti del Collaboratore, che saranno richiamate nel testo contrattuale;
-il rispetto e le modalità di applicazione del D.Lgs 196/2003 in materia di privacy;
-il richiamo ed il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.lgs. 81/2008, nell’ipotesi in cui la prestazione venga svolta nei luoghi di lavoro della Società committente;
- i termini di riconoscimento sociale e di diritto nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
-l’eventuale obbligo di riservatezza.
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