Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 14538 del 09/08/2011, rispondendo all’istanza di interpello n.33/2011, ha precisato che possono fruire dei contratti di solidarietà di tipo B di cui all’art. 5, c.5, L. 236/1993, anche gli studi professionali.
Infatti anche se il legislatore menziona espressamente soltanto le imprese quali soggetti beneficiari dei contratti di solidarietà, tuttavia deve trovare accoglimento l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16/10/2003, causa C/32/02, secondo cui è necessario superare lo stretto perimetro della nozione di imprenditore e far riferimento alla figura del datore di lavoro da intendersi come qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.
La soluzione prospettata dal Ministero del lavoro al problema segnalato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei CDL, risulta in linea con la risposta contenuta nell’interpello 10/2011 con la quale era stato precisato che possono essere iscritti nelle liste di mobilità anche i lavoratori subordinati licenziati dagli studi professionali.