Contratti di solidarietà: con l'Uniemens si recuperano le quote di TFR
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 8/11/2013 n.18092, ha precisato che le aziende non dovranno più attendere la risoluzione dei rapporti di lavoro per recuperare le quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di vigenza dei contratti di solidarietà assistiti dalla CIGS, ma potranno imputarle a quest’ultima utilizzando il flusso Uniemens.
In passato (circ. INPS 212/1994) questo recupero avveniva in sede di risoluzione del rapporto di lavoro. Poiché la cessazione però potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dalla scadenza del contratto di solidarietà, l’INPS ritiene che le aziende possano recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà.
Tenuto conto delle indicazioni contenute nell’art. 2120 c.c. le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.
Invece rimane confermata la prassi attualmente in uso (circ. INPS 70/2007) per le aziende con più di 50 dipendenti secondo cui, durante il periodo di ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla CIGS, le quote di TFR devono essere versate al Fondo di solidarietà o ai Fondi di previdenza complementare.
Per quanto riguarda le modalità di recupero, l’INPS precisa che ai fini dell’imputazione alla Cassa integrazione guadagni delle quote di TFR riferite alla retribuzione persa dai lavoratori durante il contratto di solidarietà, i datori di lavoro dovranno indicare nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> di <AltreACredito> delflusso Uniemens - il codice causale “L042” con il relativo ammontare.
Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, dovrà, invece, essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
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