Il Ministero del lavoro, con la nota n. prot. 18462 del 23/10/2013, rispondendo all’interpello n.28/2013, ha precisato che il datore di lavoro che a seguito del contratto di solidarietà espansivo effettua nuove assunzioni, può fruire dell’incentivo previsto dall’art.2, c.1 DL 726/1984 (L. 863/1984), solo per i nuovi rapporti di lavoro instaurati corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.

Il DL 726/1984 riconosce un contributo ai datori di lavoro che procedono ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e contestualmente effettuano l’assunzione di nuovo personale. 

Il Consiglio Nazionale dei CDL ha chiesto se il predetto contributo possa essere riconosciuto anche per le assunzioni che comportano un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrattazione oraria. 

Il Ministero del lavoro risponde negativamente all’interpello, richiamando il messaggio 7787/1984 e la circolare 1/1987 con i quali l’INPS ha precisato che qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario.