La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 22/04/2014 n.9, ha riepilogato le modifiche che il DL 34/2014 ha apportato all’art. 6 del DL 510/1996 (L. 608/1996) in merito alla misura agevolativa riconosciuta, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione e per un periodo massimo di 2 anni, alle imprese che avviano contratti di solidarietà.

La prima modifica riconosce al Ministero del lavoro il compito di individuare i criteri per determinare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva. In sostanza gli sgravi contributivi saranno consentiti solo nei limiti della disponibilità economica del Fondo per l’occupazione. 

Inoltre il predetto Fondo sarà rifinanziato a decorre dal 2014 con uno stanziamento di 15 milioni di euro che dovrebbe pertanto fornire un maggiore impulso agli effetti agevolativi della disposizione. 

La Fondazione ricorda anche che il datore di lavoro interessato sarà chiamato a fare una richiesta di accesso al beneficio e le sedi INPS provvederanno ad attribuire il codice autorizzazione 7K avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art.6, c.4, della L. 28 novembre 1996 n.608”.

La verifica della riduzione dell’orario di lavoro deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per il singolo mese. Di conseguenza le eventuali retribuzioni ultra mensili, che dovessero essere corrisposte seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.