Il Ministero del lavoro, con la nota 30/07/2009 n.11025, ha precisato che per i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese escluse dalla CIGS (art. 5, c. 5, L. 236/2003) , nel rispetto del principio del favor lavoratoris, nell'ambito degli elementi costituenti la base retributiva, relativa ai dodici mesi precedenti il regime di solidarietà, utile per il calcolo del contributo integrativo deve essere ricompreso anche il rateo del TFR maturato nello stesso periodo, in quanto caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale.
Secondo il Ministero del lavoro infatti il TFR è configurabile come elemento costante ancorchè differito della retribuzione, così come previsto dall'art. 2120 c.c., con la conseguenza che in regime di solidarietà ai fini del calcolo del contributo deve essere tenuto conto anche il rateo del TFR maturato.
Questo trova conferma anche nel fatto che è necessario assicurare ai lavoratori  sottoposti al contratto di solidarietà difensivo ex art. 5, c.5 L. 263/93 un trattamento non deteriore rispetto a quelli operanti per le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ex art. 1, c.1, L. 863/84, sebbene sia lo stesso dettato normativo a fissare presupposti diversi per la stipulazione dei contratti dei due suddetti tipi.