Contratti di solidarietà: le imprese possono recuperare immediatamente il TFR
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 17 del 4 dicembre 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità, per le imprese utilizzatrici di contratti di solidarietà, di recuperare immediatamente (e non alla cessazione del rapporto di lavoro) l’ammontare del TFR maturato in costanza di riduzione oraria.
In particolare, facendo seguito al messaggio Inps 18092/2013, si precisa che le aziende in esame possono porre a conguaglio l’importo del TFR maturato durante il CDS riferito alla retribuzione persa:
- alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà;
- entro l’anno solare di conclusione del contratto.
Resta in ogni caso confermato che durante i periodi di CDS, il datore di lavoro è sempre tenuto al versamento delle quote di TFR al fondo Tesoreria, oppure ai fondi di previdenza complementare.
Ai fini del materiale recupero dovrà essere indicato il codice causale “L042” all’interno dell’elemento , di del flusso UNIEMENS.
Infine, la circolare 17/2013 chiarisce il concetto di “anno solare”, definendo lo stesso come periodo 1 gennaio – 31 dicembre di conclusione del CDS. Nel caso di un CDS che termina il periodo di validità al 15 settembre 2014, il recupero può avvenire entro il 31 dicembre 2014.
Riproduzione riservata ©