Contratti di solidarietà: le novità di cui alla Legge di Stabilità spiegate dal Ministero
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 524 dell’11 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei contratti di solidarietà di cui alla L. n. 236/1993, in base alle disposizioni della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Si ricorda che tale ultima disposizione, all’articolo 1, comma 305, in attuazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, ha stabilito che i contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5 ed 8 del d.l. n. 148/1993 (L. n. 236/1993), trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016.
Il Ministero chiarisce quindi che tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti.
Tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.
L’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016.
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