Il Ministero del lavoro, con la circolare 21/10/2016 n. 31, facendo seguito alle modifiche apportate dal D.lgs. 185/2016 al provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015), ha riepilogato le novità che hanno interessato i contratti di solidarietà, ricordando che la trasformazione degli stessi da difensivi ad espansivi è possibile purché la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella inizialmente concordata nell’originario contratto di solidarietà.

Per poter procedere alla trasformazione del contratto, è necessario o che lo stesso sia in corso da almeno 12 mesi, oppure che sia stato stipulato prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dalla circostanza che sia in corso da 12 mesi.

Ai lavoratori, oltre all’accreditamento della contribuzione figurativa, spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, e l’integrazione a carico datore di lavoro (non imponibile ai fini previdenziali) almeno sino alla misura del trattamento salariale originario.

Invece al datore di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto, sulla base del contratto collettivo trasformato e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo per i primi 12 mesi pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile e per ciascuno dei due anni successivi, il contributo ridotto dal 10% al 5%.

Regime particolare è previsto per l’assunzione di giovani dai 15 ai 29 anni. In particolare per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, mentre la contribuzione a carico lavoratore è quella prevista per la generalità dei lavoratori.

Contributi e agevolazioni spettano per il periodo intercorrente tra la data della trasformazione del contratto e la sua scadenza.

Il contratto collettivo di trasformazione in solidarietà espansiva avrà ad oggetto le modalità di attuazione della riduzione dell’orario di lavoro e le modalità di attuazione della contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

L’impresa istante procede ad inoltrare telematicamente, all’interno della pratica CIGSonline una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà volta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale, con allegato il contratto collettivo sottoscritto e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione di orario. La medesima comunicazione deve essere inoltrata anche alla DTL e all’INPS.

Infine, il Ministero coglie l’occasione per precisare che la modifica della disciplina della CIGS ha riguardato il termine entro il quale è possibile procedere alla sospensione o alla riduzione dell’orario concordata tra le parti. Queste possono avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che a sua volta deve essere effettuata, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.