Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 183851 del 24 novembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni stabilite dal DM 2.8.2017 in materia di aiuti per i contratti di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

In particolare, in seguito alle novità introdotte dal decreto citato, si stabilisce che le imprese di grandi dimensioni, oltre a quanto previsto per tutti i soggetti beneficiari in merito all’avvio del progetto di investimento che deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazioni, “…devono descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto.”.

L’articolo 19bis, c. 12, del decreto 9.12.2014, come modificato dal decreto 2.8.2017, stabilisce, inoltre, che “Le agevolazioni possono essere concesse nel rispetto delle seguenti condizioni: … b) nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l’importo del sovraccosto netto di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.”.

Con riferimento a tale aspetto, si chiarisce che il soggetto proponente, in sede di domanda delle agevolazioni o per le domande già presentate alla data di approvazione del regime di aiuti per i contratti di sviluppo agroindustriali nell’ambito delle integrazioni documentali richieste dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, deve dimostrare che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.