Il Ministero del lavoro, con la circolare 02/05/2008 n.13, ritorna sulle novità introdotte dalla Legge 247/2007 sul contratto di lavoro a termine, precisando tra le altre cose che il contratto assistito stipulato presso la DPL non ha effetti certificativi in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dal DLgs 368/2001.
Gli altri chiarimenti possono essere così riassunti:
- Le nuove disposizioni introdotte dalla L. 247/2007 trovano applicazione soltanto nei confronti dei contratti a termine stipulati ex DLgs 368/2001 o ex Lege 230/62. Restano invece esclusi gli altri contratti a termine come ad esempio il contratto di inserimento.
- In merito al concetto di equivalenza delle mansioni, requisito che deve essere osservato in caso di successione di contratti a termine ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi, viene richiamata la definizione giurisprudenziale secondo cui l'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto.
- Nel computo dei 36 mesi devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti prescindendo dalle interruzioni intercorse tra la cessazione del precedente rapporto e l'instaurazione di quello successivo.
- Circa le modalità di conteggio dei 36 mesi si considera mese un periodo di 30 giorni.
- Rimangono esclusi dal limite dei 36 mesi i contratti a termine con i dirigenti, i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e le attività stagionali.
- Hanno diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi nell'esecuzione di uno o più contratti a termine (in caso di assunzione a tempo indeterminato) e il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali (in caso di nuove assunzioni a termine).
- Il diritto di precedenza trova applicazione con riferimento alle mansioni già espletate e non con riferimento alle mansioni equivalenti.
- Il diritto di precedenza previsto dalla Legge 247/2007 può essere conciliato con altri diritti di precedenza purchè previsto dalla contrattazione collettiva.
- In merito al periodo transitorio di 15 mesi decorrente dal 1° gennaio 2008, i contratti a termine in corso a questa data possono produrre i loro effetti fino a scadenza anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi.
- I datori di lavoro che hanno sottoscritto contratti a decorrere dal 1° gennaio 2008 rimangono esclusi dalla trasformazione del rapporto di lavoro pur superando il limite dei 36 mesi se cessano il rapporto entro il 31 marzo 2009. Se invece dopo questa data il rapporto continua, opera la trasformazione senza poter fruire del periodo di 20 giorni previsto dall'art.5, c.2, DLgs 368/2001.