Durante il periodo di prova di un contratto di formazione e lavoro devono essere presenti sia la prestazione lavorativa sia la formazione (Cass. 8 gennaio 2003 n. 82). È vero che il datore di lavoro gode di piena discrezionalità nel modo e nel tempo in cui svolgere le attività formative, ma, nello stesso tempo, non gli è consentito di escludere totalmente la formazione durante il periodo di prova in quanto sono entrambi elementi essenziali al raggiungimento dello scopo di inserimento nel mondo del lavoro.