L’INPS, con il messaggio n. 2526 del 13 aprile 2015, ha precisato che vi è equiparazione del trattamento di integrazione salariale corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo con quello corrisposto nell’ambito della CIGS. Pertanto, è possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’art. 3, comma 3, della L. 451/1994 anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 della L. 223/1991 avviata dall’impresa che non sia in grado di assicurare l’impiego dei lavoratori dichiarati in esubero e gestiti in medio tempore con il ricorso al contratto di solidarietà.