Il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione Inps per malattia anche se, in base ad un contratto collettivo aziendale, si è obbligato a corrispondere ai dipendenti l'intera retribuzione netta in luogo dell'indennità dovuta dall'INPS (Cassazione SS. UU. 27 giugno 2003 n. 10232). Il datore di lavoro aveva chiesto l'esonero dal versamento del contributo appellandosi ai sensi della L. 11 gennaio 1943 n. 138, art. 6, in base al quale l'indennità di malattia non è dovuta quando il relativo trattamento economico è corrisposta, in base alla legge o al contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti. Secondo l'azienda l'assenza dell'obbligazione indennitaria a carico dell'INPS comporta necessariamente l'assenza della corrispondente obbligazione contributiva. L'intervento a sezioni unite della Cassazione si è reso necessario a seguito del contrasto giurisprudenziale sorto. La Cass. 13535/1999 ha ritenuto che la contribuzione e l'indennizzo stanno e cadono insieme, escludendo qualsiasi fine solidaristico della contribuzione; al contrario la Cass. 1950/2000 ha affermato l'assenza della correlazione tra contributo e indennità, in quanto l'assicurazione dei dipendenti è ispirato al principio della solidarietà e non della mutualità. Le sezioni unite con la sentenza del 27 giugno 2003 hanno confermato questo orientamento, ritenendo prevalente il principio della solidarietà. A giudizio della corte non risulta esservi un nesso causale tra prestazioni e contributi, e il regime legale della contribuzioni non può essere alterato da statuizioni dell'autonomia privata.