Contributi sulle prestazioni temporanee, siglata la convenzione Inps - SI.NA.L.P.
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 72 del 30 aprile 2013, ha reso noto che, in data 7.3.2013, è stata sottoscritta, con la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati, una convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 della legge 1991, n. 223.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, di disoccupazione speciale e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore della SI.NA.L.P. mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello Inps relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La delega è priva di effetto se non è contenuta nel modello di domanda Inps oppure nel caso in cui non rechi la sottoscrizione del lavoratore o il timbro e la firma del legale rappresentante dell'organizzazione.
Il codice identificativo della SI.NA.L.P. è “4801”.
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