Contributi sull'indennità per ferie non godute ante 1999
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 7 ottobre 1999 n.186, ha fissato al 30 giugno 2001 il termine entro il quale deve essere adempiuta l'obbligazione contributiva relativa alle ferie non godute negli anni precedenti il 1999.
Per le ferie non godute ante 1999 e superiori a 30 giorni al 7 ottobre 1999, l'INPS ha inoltre previsto che la contrattazione collettiva, individuale o i regolamenti aziendali, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali, possano prima della scadenza del 30 giugno 2001 procrastinare il predetto termine di fruizione delle ferie stesse, al fine di agevolarne l'effettivo godimento.
Ora l'INPS, con il messaggio 13/06/2001 n.101, precisa che le fonti collettive possono esercitare la loro facoltà prima della suddetta data, poiché trascorso il termine del 30 giugno 2001 l'obbligo contributivo deve essere adempiuto.
In particolare l'indennità sostitutiva deve essere sommata alla retribuzione del mese del versamento, ossia quella corrisposta nel mese di giugno 2001. Pertanto il versamento deve avvenire entro il 16 luglio 2001. Se invece viene applicata la facoltà prevista dalla delibera del CDA dell'INPS n.5/1993, il mese di riferimento viene differito a luglio 2001 ed il relativo versamento al 16 agosto 2001.
Nel caso in cui nel mese di giugno 2001 (ovvero luglio) l'azienda ha versato i contributi e successivamente il lavoratore fruisce delle ferie arretrate, il datore di lavoro dovrà:
- assoggettare a contribuzione l'intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate sono state fruite;
- recuperare con il mod. DM10/2 la contribuzione relativa alle ferie arretrate già versata, indicando nel quadro D l'importo dei contributi versati e utilizzando il nuovo codice L480 preceduto dalla dicitura "rec.contr.ferie"
- rettificare (utilizzando la procedura mod. SA/RETT) la denuncia individuale (quadro SA del mod.770) se già presentata con i dati teorici del mese in cui è stata assolta l'obbligazione contributiva.