L’INPS, con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha precisato che il contributo asilo nido può essere erogato solo per le spese sostenute per il pagamento delle rette per la frequenza dei nidi e micronidi, delle sezioni primavera e dei servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini, segnatamente spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari, abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Invece, detto contributo non può essere richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore.

La precisazione dell’INPS fa seguito all’interpretazione autentica dell’art. 1, c. 335 della L. n. 232/2016 effettuata dall’art. 6-bis del DL n. 95/2025 (L. n. 118/2025) con la quale viene chiarito che il contributo asilo nido si riferisce alle rette relative alla frequenza di servizi per l’infanzia che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini abilitati all’erogazione dei servizi educativi, nel rispetto delle legislazioni regionali.

Ne deriva che sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi differenti da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

L’INPS evidenzia anche che ai fini dell’erogazione del contributo, in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura, deve essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.

Il DL n. 95/2025 ha anche previsto che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per fruire del contributo asilo nido e del contributo forme di supporto presso la propria abitazione, producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.

Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

Per il contributo asilo nido, il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo, massimo undici mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio. Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Invece, per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve indicare l’ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.