Con una recente sentenza la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente superato i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. In particolare la pronuncia n. 3597/2003 ha dichiarato non riscuotibile da parte dell'Inps il contributo di mobilità da parte dell'impresa in concordato preventivo con cessione di beni anche se la procedura di mobilità è iniziata prima della sentenza di omologazione. Infatti la Corte ha inteso parificare la figura del commissario giudiziale a quella del liquidatore il quale può così disporre la procedura di cui alla legge 223/91; la ratio della sentenza sta nella interpretazione delle modificazioni apportate dal decreto legge 148/1993 il quale, secondo i giudici, ha inteso solamente ammettere il beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria anche prima della sentenza di omologazione del concordato preventivo.