Contributo di solidarietà: quale disciplina applicare
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 21091 del 26 ottobre 2015, ha fornito indicazioni operative in merito alla procedura di concessione ed erogazione del contributo nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà.
In particolare, per ciò che concerne la disciplina di riferimento, si ritiene necessario distinguere le istanze di solidarietà presentate prima e quelle presentate dopo l'entrata in vigore della circolare n. 28/2014 (18.11.2014).
Per quel che concerne le domande di solidarietà acquisite dalle DTL in data antecedente al 18.11.2014, trova applicazione la circolare n. 20/2004, secondo cui nel caso di cessazione dell’azienda, quest’ultima perde il diritto all’erogazione del contributo. Pertanto le DTL, qualora in fase di verifica accertassero che l'impresa richiedente il contributo di solidarietà abbia cessato l'attività in corso di solidarietà, "devono individuare unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati”.
Anche se la suddetta circolare non suggerisce indicazioni relative all'ipotesi della devoluzione sancita con accordo sindacale, secondo la prassi, la quota aziendale va, comunque, rimborsata qualora ne sia stata non solo concordata la devoluzione a beneficio dei lavoratori ma altresì posta in essere l'anticipazione ai lavoratori da parte dell'azienda.
Per le domande di solidarietà acquisite dalle DTL in data successiva al 18.11.2014, trova applicazione, invece, la circolare n. 28/2014.
Quest'ultima prevede espressamente quanto in precedenza applicato in via di mera prassi: "Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le DTL dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa".
Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:
• Qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo;
• Qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori;
• Qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo;
• Qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.
Diversamente, ove la cessazione dell'attività aziendale si fosse verificata dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale sarà in ogni caso riconosciuta all'azienda, avendo quest'ultima comunque garantito l'occupazione dei lavoratori per l'intero periodo concordato nell'accordo sindacale.
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