La DRL della Lombardia, con la nota 28/08/2013 n.9656, ha ricordato che il datore di lavoro che occupa addetti impegnati nelle lavorazioni il cui tasso di premio INAIL è almeno del 60% (percentuale da considerare ai sensi del DPR 1124/1965 del 60 per mille) può sostituire la procedura di esonero con un’autocertificazione che attesa l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo su cui calcolare le quote di riserva ai sensi della L. 68/1999, ma è tenuto a versare il relativo contributo esonerativo. 

Il chiarimento nasce dal fatto che diverse imprese hanno ritenuto che il contributo non andasse versato in quanto la novità normativa ha introdotto una nuova categoria di lavoratori da escludere dalla base di computo senza obbligo contributivo. Dette imprese hanno quindi presentato istanza di revoca delle convenzioni ed esoneri in essere e richieste di rimborso delle quote già versate. 

Di diverso parere la DRL lombarda, secondo cui il testo normativo contenuto nel nuovo capoverso del comma 2 dell’art.5 della L. 68/1999, è talmente chiaro da eliminare qualsiasi dubbio interpretativo quando recita che “fermo restando l’obbligo di versamento del contributo di cui al comma 3 …”. 

In sostanza il legislatore non ha previsto espressamente alcuna esenzione contributiva, ma al contrario ha esplicitamente previsto la sussistenza dell’obbligo del versamento del contributo, riconoscendo al datore di lavoro di poter attestare l’esclusione dalla base di computo dei suddetti lavoratori con un’autocertificazione.