L’INPS, con il messaggio 06/08/2010 n.20810, facendo seguito al precedente intervento del 20232/2010 ha reso noto che per ogni lavoratore in CIG coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, verrà riconosciuta la contribuzione figurativa, utile ai soli fini pensionistici, corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui il dipendente risulta titolare, così come previsto dal DL 78/2009 (convertito nella L. 102/2010).
Inoltre l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito se fosse ancora al lavoro e l’ammortizzatore sociale avendo natura retributiva fa sorgere l’obbligo per l’azienda di versare su detta parte le contribuzioni minori dovute.
L’istituto previdenziale inoltre ricorda che i soggetti che possono partecipare ai progetti di formazione o riqualificazione sono quelli sospesi in CIGO o in CIGS, quelli fruitori dei contratti di solidarietà, quelli in CIG in deroga e quelli sospesi ai sensi dell’art. 19, c.1, DL 185/2008 (L. 2/2009).
Per impiegare i lavoratori nei progetti di formazione e riqualificazione è necessario che il datore di lavoro stipula un apposito accordo con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo per la fruizione degli ammortizzatori sociali.
Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato dal datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento.
Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo (comunque prima che inizi il percorso formativo) il datore di lavoro deve comunicare all’Ufficio INPS che eroga la prestazione a sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione. Per gli accordi sottoscritti prima del 06/08/2010 i 30 giorni iniziano a decorrere da questa data.