Il Ministero dell'interno, con la nota 31/07/2012 n. prot. 5090 (e con la nota 6410/2012), ha fornito alcune precisazioni in merito alla domanda di emersione ex DLgs 109/2012, tra cui le Questure avranno cura di verificare che non sussistono motivi ostativi non soltanto in capo al lavoratore straniero, ma anche nei riguardi dei datori di lavoro richiedenti che dovranno possedere i prescritti requisiti soggettivi.
Tra i datori di lavoro stranieri che possono accedere al ravvedimento operoso rientrano non solo coloro che risultano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma anche i titolari di un permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE ed i titolari di un permesso di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE.
Il Ministero dell’interno ricorda anche che dal 9 agosto u.s. e fino alla definizione della procedura di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che del lavoratore straniero. Quest’ultimo inoltre non può essere espulso salvo che ricorrano i casi espressamente indicati dal DLgs 109/2012.
Rimangono esclusi dall’emersione non soltanto i lavoratori stranieri che appartengono ad una delle categorie previste dal legislatore anche se presenti sul territorio nazionale prima del 31/12/2011 (ad esempio gli stranieri socialmente pericolosi), ma anche quelli che pur non rientrando nell’elenco degli esclusi non sono presenti in Italia ininterrottamente dalla predetta data. Si pensi allo straniero intercettato in fase di ingresso in Italia nel 2012.