Controlli preventivi e periodici per gli intermittenti solo se impiegati per almeno 80 giorni all'anno
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 22/07/2014 n. 13330, ha precisato che gli obblighi previsti dall’art. 14 del DLgs 66/2003 consistenti nel sottoporre i lavoratori notturni ogni due anni a controlli periodici, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori intermittenti soltanto se questi vengono impiegati per un minimo di 80 giorni l’anno.
Ne consegue che anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima dell’effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.
Il Ministero del lavoro è giunto a tale conclusione partendo dalla definizione che il DLgs 66/2003 ha dato di lavoratore notturno. Secondo il legislatore è tale:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; oppure
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore intermittente non può essere ricondotto nella prima definizione poiché la norma richiede l’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo che mal si concilia con le peculiarità del lavoro a chiamata, mentre non vi sono dubbi che possa rientrare nell’ambito della seconda definizione.
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