Controversie di lavoro: negoziazione assistita da un avvocato solo per i diritti disponibili
A cura della redazione

Sulla G.U. n.212/2014 è stato pubblicato il DL 12/09/2014 n.132, che tra le diverse misure adottate per risolvere in via extragiudiziale le controversie civili ha previsto all’art. 7 che alle conciliazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro non si applichino le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile, quando l’accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
In breve il periodo aggiunto all’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. equipara la negoziazione assistita da un avvocato alla conciliazione giudiziale (articolo 185 c.p.c.), a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione (articolo 410 c.p.c.), a quella disciplinata dai contratti collettivi (articolo 412 – ter c.p.c.) e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale disciplinato dall' articolo 412 – quater c.p.c..
La nuova procedura è facoltativa e volontaria, fatta eccezione per le controversie economiche di importo fino a 50.000 euro e può riguardare solo i diritti disponibili (aspetti economici della controversia o altre questioni di natura riferite alla gestione del rapporto di lavoro) come si evince dall’art. 2, c.2 lett. b) del DL 132/2014.
L'equiparazione della negoziazione assistita alle altre modalità di risoluzione delle controversie di lavoro in via extragiudiziale trova la propria giustificazione, come si legge nella relazione di accompagnamento, perché gli avvocati, a norma dell'articolo 5, comma 2, hanno l'obbligo di verificare " la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico".
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