Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 04/06/2007 n. prot. 7001, ha reso noto che la convalida delle dimissioni della lavoratrice nel periodo tutelato da parte della DPL deve essere subordinata alla convocazione della dipendente al fine di verificare l'effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni.
Inoltre, precisa il Ministero, il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante lo stato di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, a nulla rilevando la conoscenza o meno della situazione protetta da parte del datore di lavoro, al momento del licenziamento o delle dimissioni.
In merito alla convalida, precisa la lettera circolare, questa non può essere circoscritta alla mera conferma scritta delle dimissioni. E' necessario che la DPL proceda ad un colloquio diretto con la lavoratrice in modo tale da accertare la manifesta volontà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e verificare che il lavoratore non sia stato indotto, direttamente o indirettamente dal datore di lavoro, a rassegnare le dimissioni.
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