L’INPS, con la circolare n. 69 del 2 aprile 2015 (e l’INAIL con la circ. 47/2015), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla convenzione stipulata con l’Istituto assicurativo il 15 dicembre 2014 finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione dei casi di dubbia competenza.
In particolare viene chiarito che spetta all’Inail l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale, mentre spetta all’Inps cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché  la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.