Sulla G.U. n. 184 del 7/08/2002 è stato pubblicata la legge 31/07/2002 n.172 di conversione con modificazioni del decreto legge 11/06/2002 n.108, che ha disposto la proroga di alcuni trattamenti di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese dei settori petrolifero, petrolchimico, tessile e della sanità privata e delle aziende con meno di 15 dipendenti. Tra le principali modifiche apportate al testo originale si segnalano le seguenti: Imprese settore petrolifero e petrolchimico - la proroga dell'indennità di mobilità viene riconosciuta per i lavoratori licenziati nel periodo dal 29 marzo 2001 al 31 dicembre 2003 e non più 31 maggio 2003 ampliando così il periodo dei soggetti beneficiari. Inoltre la riduzione del 20% della misura dell'indennità di mobilità deve essere calcolata sulla misura già decurtata al termine del 1° anno di fruizione. Imprese settore tessile - le aziende beneficiarie sono quelle ubicate nei territori dell'Obiettivo 1 individuate dal Regolamento CE n. 1260/99. Anche in questo caso la riduzione del 20% della misura dell'indennità di mobilità deve essere calcolata sulla misura già decurtata al termine del 1° anno di fruizione. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. Se rifiutano di parteciparvi senza motivo, previo accertamento dell'INPS, decadono dal beneficio. Aziende della sanità privata - le aziende sono quelle che esercitano l'attività nelle aree individuate dagli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CE 1260/99. Per incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati dalle predette aziende sanitarie le Amministrazioni pubbliche promuovono procedure per affidare all'eseterno l'attività attraverso convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani purchè detti lavoratori occupino almeno il 40% della forza lavoro aziendale. Aziende con partecipazione pubblica - Il Ministero del lavoro con un proprio decreto può concedere la proroga non superiore a 12 mesi e per un massimo di 22 unità del trattamento straordinario di integrazione salariale alle aziende al cui capila sociale partecipano finanziarie pubbliche costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dimesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che hanno cessato l'attività a seguito di fallimento entro il 31 ottobre 2001 per effetto della mancata omologazione del concordato preventivo. Revoca della CIGS - Se dopo la concessione della CIGS questa viene revocata per motivi che non dipendono dal lavoratore beneficiario, questo non deve restituire all'INPS le indennità ricevute. Inoltre i lavoratori hanno diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa e alle prestazioni accessorie. I crediti vantati dall'INPS per le prestazioni erogate ai lavoratori saranno recuperati nei confronti delle aziende. Aziende con meno di 15 dipendenti - i termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2002 all'8/08/2002 (data di entrata in vigore della legge 172/2002). I lavoratori interessati dai predetti licenziamenti vengono iscritti d'ufficio nelle liste di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento. La possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità viene prorogata al 31 dicembre 2002. Lavoratori impegnati nei LSU - Le imprese e le cooperative a cui vengono affidati i lavoratori impiegati nei LSU in precedenza affidati ad altre imprese, possono continuare ad usufruire per l'ammontare residuo e per il numero dei lavoratori presi in carico dei benefici inizialmente concessi alle altre imprese. Resta in ogni caso ferma la possibilità di usufruire di altri benefici se previsti dalla legislazione vigente. Il beneficio viene meno se il lavoratore impiegato nei LSU viene licenziato per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data dell'assunzione. Inoltre il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi. Assunzioni a termine - il divieto di procedere alle assunzioni con contratto a termine presso le aziende nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano i lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine non si applica se nel caso in cui nelle predette aziende siano stati stipulati contratti di solidarietà.