Cooperative: ammessa la compatibilità tra il Presidente ed il rapporto di lavoro subordinato
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 08/06/2011 n.12441, ha precisato che non sussiste in via generale incompatibilità tra la carica di presidente di cooperativa ed il rapporto di lavoro subordinato purchè ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato ad un organo diverso e il presidente della cooperativa svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuta del lavoro dirigenziale.
L’Istituto previdenziale giunge a questa conclusione partendo dal fatto che l’orientamento prevalente dei giudici di legittimità ritiene che la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Tale affermazione non è neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
Nello specifico la Suprema Corte ha più volte ribadito che, per la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa, deve accertarsi lo svolgimento in concreto di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico; tali attività, inoltre, debbono essere rese in posizione di subordinazione.
E’ necessario, quindi, che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
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