Il Ministero del lavoro, con la risposta n. 34 del 19 agosto 2008 all'interpello presentato da Confartigianato, ha ribadito che, a seguito delle modifiche introdotte nella legislazione dei rapporti di lavoro nelle cooperative (L. 142/2001, così come modificata dall'art. 9 della l. 30/2003), è in contrasto con la normativa vigente il regolamento della cooperativa che preveda la possibilità che il socio presti la propria attività sulla base del "mero adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto sociale ovvero mediante il semplice conferimento societario".
L'art. 1 della L. 142/2001, modificata poi dall'art. 9 della L. 30/2003, prevede infatti che il socio lavoratore, con l'adesione alla cooperativa, debba instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, sia in forma subordinata sia autonoma, compreso le collaborazioni coordinate continuative.
Nella risposta il Ministero del Lavoro ha chiarito inoltre che il TFR, essendo un elemento retributivo differito, non può essere identificato nel diritto del socio alla distribuzione degli utili maturati e, pertanto, spetta e diviene un diritto del lavoratore a prescindere dall'esistenza delle necessarie risorse economiche  da parte della cooperativa.
Infine, i soci con contratto di lavoro subordinato sono soggetti alla normativa in materia di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005).