Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 42 del 15 maggio 2009, ha precisato che, nel caso di cooperative sociali ad oggetto plurimo, il conteggio dei lavoratori subordinati e dei soci lavoratori di cooperativa per la determinazione della quota del 30% dei lavoratori disabili deve essere effettuato esclusivamente sul personale impiegato in una tipologia di attività (nella fattispecie tipologia B).
Osserva, infatti, il Ministero che le cooperative sociali possono eseguire i propri scopi attraverso:
- la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati.
Tali attività possono essere svolte anche congiuntamente, a condizione che la cooperativa risulti iscritta in entrambe le sezioni dell'albo informatico; inoltre, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, l'organizzazione amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate (sotto il profilo previdenziale, le due attività sono soggette a regimi contributivi e benefici differenti, con l'apertura di due distinte posizioni contributive).
Ciò considerato, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, occorre calcolare la percentuale di lavoratori svantaggiati in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di "tipo B", escludendo, invece, il personale impiegato nell'attività socio - sanitaria ed educativa di "tipo A".