Il Consiglio dei Ministri, in data 3 settembre 2004, ha approvato, definitivamente, il primo provvedimento correttivo (in attesa della pubblicazione sulla G.U.) della Riforma del Mercato del lavoro (Legge Biagi). Per quanto riguarda i contratti formativi/incentivanti, apprendistato e inserimento, le modifiche apportate dal Governo interessano principlamente la riformulazione della sanzione economica applicabile nel caso in cui intervengano inadempienze che vanifichino la finalità dei contratti interessati. *Apprendistato* Il DLgs 276/2003 ha individuato 3 specifici percorsi formativi per il contratto di apprendistato, in particolare: - l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione per i giovani (tra i 18 e i 25 anni, escluderei i giovani laureati fino a 29 anni) e, prevalentemente, per gli adolescenti (tra i 15 e i 18 anni,), finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; - l'apprendistato professionalizzante (giovani tra i 18, ovvero 17 se hanno già acquisito una qualifica professionale, e i 29 anni), finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali; - l'apprendistato di alta formazione ovvero di specializzazione tecnico superiore (giovani tra i 18, ovvero i 17 se hanno già acquisito una qualifica professionale, e i 29 anni). L'attuazione dei predetti percorsi formativi è condizionata dall'emanazione di specifici provvedimenti e accordi da parte ministeriale, da parte regionale e da parte delle parti sociali coinvolte. In attesa che tutto entri a regime, si continua ad applicare la vecchia disciplina contenuta nella L. 25/1955, con esclusione dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione da parte della DPL, settore ispezioni (art. 47 della riforma). Va peraltro segnalato che l'attuazione della nuova disciplina sta risultando più complessa del previsto. Infatti le aziende si trovano nella condizione di verificare, senza peraltro avere risposte certe, se la regolamentazione contrattuale (anche sperimentale) degli ultimi rinnovi (v. commercio, edili, chimici, calzature) è sufficiente per accedere al nuovo apprendistato professionalizzante e se l'adesione all'eventuale Ente Bilaterale rappresenti una condizione obbligatoria, se l'accordo Regione Liguria-organizzazioni sindacali (datori di lavoro e lavoratori), siglato il 6-7-2004, è sufficiente per attivare tutte le forme di apprendistato (nella regione Liguria) ovvero se l'accordo Ministero del lavoro-Regione Veneto è operativo per attivare (nella regione Veneto), per i profili professionali individuati dallo stesso accordo, l'apprendistato per l'alta formazione (terzo percorso). Sarebbe opportuno che sull'argomento il Ministero del lavoro emanasse delle precise disposizioni e che gli organismi coinvolti, nell'attuazione delle riforma, dessero alle aziende e ai giovani chiare istruzioni sull'utilizzo dei singoli percorsi formativi. Benefici e obbligo formativo - Le incentivazioni contributive, nel nuovo apprendistato (nei tre percorsi previsti dalla riforma), continuano (in attesa della riforma delle incentivazioni all'occupazione) ad essere quelle fissate per il vecchio apprendistato, vale a dire che il datore di lavoro è tenuto a pagare la sola contribuzione fissa (esigua) settimanale (per il 2004: artigiani: ? 0,02; non artigiani: ? 2,79 senza INAIL e ? 2,88 con INAIL) e il lavoratore continua a pagare la contribuzione in percentuale ridotta (attualmente 5,54%) per tutta la durata dell'apprendistato e per i 12 mesi successivi la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato. Detti benefici sono applicabili se risultano rispettati gli obblighi formativi (obblighi di partecipazione alle specifiche iniziative formative interne o esterne). Su tale argomento il decreto correttivo specifica meglio la conseguenza economica (sanzione), in capo al datore di lavoro, nel caso in cui vi sia inadempienza formativa tale da pregiudicare la finalità del contratto. Il nuovo testo dell'art. 53, c. 3, del D.Lgs. 276/2003, stabilisce: "In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni. In caso di inadempimento della erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione della finalità di cui agli articoli 48, comma 2 (conseguimento qualifica professionale), 49, comma 1, e 50, comma 1 (acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali), il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione". Va rilevato che non vi è alcun riferimento alla finalità del terzo percorso formativo (alta formazione). La sanzione, alla verifica sull'effettivo svolgimento della formazione, scatta qualora l'inadempimento sia riferito esclusivamente ad azioni del datore di lavoro (le inadempienze del lavoratore non inficiano i benefici contributivi) e (l'inadempienza) deve essere tale da impedire la realizzazione della finalità dell'apprendistato (situazione che potrà generare contenzioso sulla sua valutazione). La sanzione consiste quindi nel versare la differenza tra la contribuzione pagata (contributo fisso settimanale datore di lavoro più contribuzione in percentuale lavoratore) e quella dovuta all'INPS e all'INAIL (datore di lavoro più lavoratore) con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell'apprendistato, maggiorata del 100 per cento (senza recuperare nulla al lavoratore). Tale situazione non incide però sulla validità del contratto. In ogni caso il decreto correttivo precisa che la predetta sanzione esclude l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa contribuzione (v. art. 116, c. 19, della L. 388/2000). Apprendistato vecchia disciplina e abrogazioni - Il decreto correttivo modifica altresì l'art. 85, recante la rubrica "abrogazioni", in materia di apprendistato vecchia disciplina. Oltre all'abrogazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla DPL, servizio Ispezioni del lavoro, per l'assunzione dell'apprendista e le regole specifiche per il collocamento, è ora abrogato anche il divieto di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie. *Contratto di inserimento/reinserimento* Il decreto correttivo, in materia di contratti di inserimento/reinserimento (artt. da 54 a 59 del D.Lgs. 276/2003), la cui portata è stata spiegata dal Ministero del lavoro con la circ. 31/2004, ha provveduto a modificare le seguenti disposizioni : - sanzioni economiche per inadempimento nella realizzazione del progetto: come per l'apprendistato, anche per il contratto di inserimento, il legislatore ha, in materia di sanzioni economiche, introdotto la seguente formulazione: "In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, c. 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione". - incentivazioni: i benefici contributivi (in attesa della riforma degli incentivi, gli stessi previsti per gli ex contratti di formazione e lavoro), applicabili durante il rapporto di inserimento, ai soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere da b) a f), del comma 1, dell'art. 54, del D.Lgs. 276/2003, sono quindi esclusi i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, a meno che non siano in possesso anche di una delle altre condizioni soggettive che danno diritto al beneficio, sono condizionati al rispetto del regolamento n. 2204/2002 della Commissione Europea del 5-12-2002 (GUCE 13-12-2002). Condizioni che sono state già segnalate dal Ministero del lavoro con la circ. n. 31/2004. In relazione dal predetto regolamento, il Ministero ha precisato: . la riduzione contributiva nella misura del 25%, in quanto misura di carattere generale, che non integra l'ipotesi di aiuto di Stato alle imprese (art. 87 del trattato CE) è sempre legittimo; . le riduzioni contributive eccedenti la predetta misura generale possono essere immediatamente operative, con riferimento al singolo rapporto, qualora il relativo ammontare (aiuti in favore di soggetti svantaggiati), non superi il 50 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Per i disabili la percentuale è aumentata al 60 per cento. Fermo restando tale limite quantitativo, l'agevolazione può essere concessa: a) quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato; b) quando non determini un incremento netto dei dipendenti purchè i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamento per riduzione del personale. In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (cfr. art. 5 del regolamento n. 2204/2002). L'agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.