COVID-19: sospesi gli obblighi connessi al RdC e al ReI
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020, ha chiarito che, in virtù dell’art. 34 del D.L.18/2020, sono sospesi, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, anche gli obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc, nonché i termini perentori afferenti alle comunicazioni in capo ai titolari di Reddito di Inclusione.
In particolare, in relazione ai percettori di RdC, sono sospesi:
- I termini decadenziali previsti per la comunicazione della variazione del nucleo familiare (art. 3, c. 12, D.L. 4/2020);
- L’obbligo di comunicazione di variazione dell’attività lavorativa (art. 3, commi 8 e 9, D.L. 4/2020);
- Il termine di 15 giorni entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate le variazioni relative al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli, nonché le variazioni derivanti da donazioni o vincite (art. 3, c. 11, D.L. 4/2020).
In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi gli adempimenti con riferimento:
- All’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa (art. 11, D.Lgs. 147/2017);
- Agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
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