COVIP: cessione del credito e conferimento del TFR
A cura della redazione

La Covip, con la nota 1° giugno 2007, ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di garantire con il TFR conferito ai Fondi di previdenza complementare il finanziamento attivato con la cessione di un quinto nei confronti di un istituto di credito o altro ente finanziatore.
Sino a che il rapporto è in essere il debito viene pagato con il prelievo da parte del datore di un quinto dello stipendio che poi dovrà essere versato all'ente finanziatore.
Nel caso in cui invece il rapporto di lavoro si risolve è necessario tener distinta la situazione in cui il lavoratore non ha ancora maturato il diritto alla pensione da quello in cui invece il diritto è giunto a maturazione.
Nella prima fattispecie il lavoratore chiederà al Fondo il riscatto della posizione contributiva. Prima di procedere alla liquidazione del riscatto il fondo chiederà il benestare all'istituto di credito. Se il finaziamento non è ancora estinto il fondo pensione liquida all'istituto mutuante l'intero importo spettante al lavoratore a titolo di riscatto fino al soddisfacimento del credito residuo.
Se invece il lavoratore ha maturato il diritto alla pensione, prima di procedere alla liquidazione della prestazione il fondo chiederà il benestare all'ente finaziatore. Se il finanziamento non è estinto, essendo le prestazioni integrative sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni pubbliche, il fondo pensione può liquidare all'istituto di credito il quinto della rendita o del capitale fino a soddisfare il credito residuo.
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