Il Ministero del lavoro, con la circolare 12/09/2008 n.38, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che le aziende bancarie escluse dal campo di applicazione della CIGS che ricorrono al Fondo di solidarietà di settore ex art.2, c.28, L. 662/96, possono sospendere l'assunzione obbligatoria prevista dalla L. 68/99 per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
Secondo il Ministero del lavoro la suddetta sospensione dell'obbligo occupazione è possibile poiché tra CIGS e il Fondo di solidarietà di settore del credito vi sono causali analoghe che giustificano lo stato di crisi. Infatti il ricorso agli ammortizzatori sociali quali la mobilità, i contratti di solidarietà, i licenziamenti collettivi e la CIGS richiedono la crisi aziendale, i processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale oltre alle procedure concorsuali. Analoghe causali le richiede il Fondo di solidarietà di settore per le aziende bancarie. Più precisamente il ricorso al Fondo è giustificato da processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.