L’INPS, con la circolare 08/11/2011 n.144, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione  e riqualificazione professionale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

Secondo la delibera INPS 110/2011 un lavoratore è considerato temporaneamente sospeso dall’attività lavorativa ogni volta che vi è un’assenza totale di prestazione lavorativa per un’intera giornata, mentre un lavoratore è considerato in riduzione di orario di lavoro quando pur avendo prestato attività lavorativa ha effettuato un orario ridotto.

La prestazione può essere utilizzata continuativamente nel periodo residuo di vigenza del Fondo.

Condizione indispensabile per fruire dell’assegno è che il lavoratore durante il periodo di riduzione o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. E’ inoltre necessario che siano state espletate le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano riduzione dei livelli occupazionali e che le stesse procedure si siano concluse con un accordo aziendale.

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, entro determinati limiti fissati dall’INPS.

Invece, in caso di riduzione dell’orario di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva che sarebbe spettata per le ore non lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell’assegno ordinario che sarebbe spettato in caso di sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno ordinario è determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa. Se il lavoratore beneficiario sta già fruendo di altri strumenti di sostegno del reddito, l’assegno ordinario è ridotto dell’importo della prestazione percepita.

La domanda di finanziamento dell’intervento del Fondo di solidarietà va presentata dall’azienda presso la sede INPS in cui vengono assolti gli obblighi contributivi. Se l’azienda opera con più posizioni contributive è necessario presentare distinte domande di finanziamento una per ciascuna matricola INPS riferita ai lavoratori in sospensione o riduzione di orario di lavoro.

Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario pari allo 0,50% versato dall’azienda stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alal data di presentazione della domanda, al netto delle somme già utilizzate per soddisfare le finalità formative e di quelle già utilizzate per soddisfare precedenti finanziamenti ottenuti per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Se la misura dell’intervento ordinario risulta superiore ai predetti limiti sopra indicati la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.