La provincia di Cremona, durante il tavolo di informazione e confronto con le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori sulla CIG in deroga per l’anno 2016, ha ricordato che ricade totalmente sui datori di lavoro la responsabilità di corredare la domanda con tutta la necessaria documentazione comprovante l’impossibilità di ricorrere all’ammortizzatore ordinario nello stesso lasso temporale in cui viene richiesta la cassa integrazione in deroga, provvedendo, altresì, a caricare direttamente in GEFO tale documentazione insieme all’istanza.

In sostanza spetta all’impresa verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali e di darne attestazione nella richiesta di CIGD.

La domanda che viene presentata alla Regione contiene, infatti, una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra in regime di autocertificazione. L’eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciate comporta il diniego dell’autorizzazione all’intervento del trattamento in deroga.

In merito alla richiesta di CIGO, l’impresa dovrà verificare la sussistenza effettiva dell’esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall’INPS.

Il verificarsi in qualsiasi momento delle condizioni per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO, la sospensione del trattamento di CIG in deroga.

Pertanto il servizio provinciale non provvederà più ad effettuare i consueti controlli con la sede territorialmente competente dell’INPS in merito alla possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali da parte di datori di lavoro che presentino istanze di CIG in deroga.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di completare in GEFO la rendicontazione delle ore di CIGD effettivamente fruite entro il 25° giorni del mese successivo alla data di conclusione della CIGD stessa.