Crisi aziendale e somministrazione: quali tutele per i lavoratori
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 20 gennaio 2016, in materia di somministrazione, ha chiarito che, in ipotesi di crisi aziendale dell’impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art. 3 della L. 92/2012 (oggi D.Lgs. 148/2015).
Inoltre, in riferimento da un secondo quesito, precisa che non sussistono specifiche preclusioni in ordine all’eventuale svolgimento, da parte di un lavoratore in regime di solidarietà, di prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà.
A tal proposito, il Ministero sottolinea, da ultimo, che il D.Lgs. 148/2015 ha confermato, all’art. 8, comma 2, quanto già precedentemente previsto dall’art. 8, comma 4, del DL 86/1988 secondo cui “il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
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