L'INPS, con il messaggio 13/01/2010 n.1137, ha precisato se il lavoratore richiede la fruizione di più permessi ex lege 104/92 nel caso in cui debba assistere più familiari riconosciuti portatori di handicap con connotazione di gravità, la competenza a decidere sul cumulo spetta al dirigente medico della sede dell'Istituto previdenziale territorialmente competente.
A tal fine l'INPS richiama la nota del Garante della Privacy che ha specificato che per ottenere il cumulo dei permessi previsti dall'art. 33 L. 104/92 è necessario che l'istante presenti la documentazione sanitaria relativa alla natura dell'handicap così che i medici possono essere messi in grado di accertare se sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto al cumulo.
In ogni caso nel rispetto della privacy dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti idonei finalizzati a limitare la conoscibilità dei dati personali contenuti nella documentazione sanitaria ai soli soggetti a ciò legittimati.