L’INPS, con il messaggio 9/09/2015 n.5626, ha reso noto che le domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino (oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), dal 14 settembre p.v. potranno essere accettate soltanto se trasmesse per via telematica. 

Come si ricorderà il DLgs 80/2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, ha modificato l’art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al DLgs 151/2001 in materia di congedo parentale, consentendo ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

L’INPS adesso rende noto che sono disponibili le procedure per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino (oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato).

Resta in ogni caso ferma la validità delle domande di congedo per i predetti periodi presentate in modalità cartacea sino al 13 settembre p.v.