L’INPS, con il messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025, ha comunicato che a decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025.

Il servizio di presentazione delle domande rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025.

Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

L'INPS ricorda che l’indennità ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate.

Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato - pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.

La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

In sede di presentazione della domanda per l’anno 2025 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, vengono presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che sono precaricati nel pannello di domanda.