Entra in vigore l'11 aprile 2007 il DLgs 6/02/2007 n.30 che tra le altre cose prevede che i cittadini comunitari possano permanere per periodi superiori a 3 mesi regolamente sul territorio italiano con la semplice iscrizione all'anagrafe del Comune dove risiedono senza dover più richiedere la Carta di soggiorno in Questura. Si ricorda che il cittadino della UE ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) e' familiare (art. 2 D.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare.